Art. 4.
(Entrate).

      1. Costituiscono entrate della Scuola:

          a) i trasferimenti da parte dello Stato determinati annualmente sulla base delle esigenze minime di funzionamento della medesima Scuola;

          b) le entrate proprie derivanti dall'attività di formazione svolta dalla Scuola nei confronti di istituzioni, organizzazioni e singoli privati.

 

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